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Sez. 1, Sentenza n. 4846 del 07/09/1982 (Rv. 422846 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTE - LEGITTIMAZIONE ALLA RIPETIZIONE DI TRIBUTI DOGANALI INDEBITAMENTE RISCOSSI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422846-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTE - LEGITTIMAZIONE ALLA RIPETIZIONE DI TRIBUTI DOGANALI INDEBITAMENTE RISCOSSI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - CRITERI.*

La legittimazione alla ripetizione di Tributi doganali, indebitamente riscossi dall'amministrazione finanziaria, spetta a chi sia stato assoggettato al relativo pagamento, in qualità di detentore e presentatore della merce alla linea doganale, restando a tal fine irrilevante che detta detenzione dipenda da un titolo diverso dalla proprietà, ancorché risultante dall'atto di quella presentazione. (Conf 3096/81, mass n 413667; (Conf 1481/80, mass n 405032).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 5, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 16, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)