Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 17 novembre 1965, causa 20/65
Epigrafe
Nella causa 20-65 promossa dal
DR. UMBERTO COLLOTTI,
avvocato del Foro di Torino, residente in Torino,
con l'avvocato domiciliatario Fernand Probst, del Foro di
Lussemburgo, 26, avenue de la Liberté,
ricorrente,
contro
LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
rappresentata dal suo cancelliere, prof. Albert Van Houtte, in qualità di agente, e con domicilio eletto presso i suoi uffici, 21, rue de la Côte d'Eich, Lussemburgo,
convenuta,
causa avente ad oggetto :
l'annullamento del provvedimento comunicato al ricorrente con lettera del cancelliere della Corte di Giustizia in data 18 febbraio 1965, nonché la revisione della pensione di anzianità del ricorrente in base al suo inquadramento all'ottavo scatto del grado L/A 3, con effetto dal 1o gennaio 1962,
LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
composta dai Signori :
L. Delvaux (relatore), presidente di Sezione,
A. Trabucchi e R. Lecourt, giudici,
Avvocato generale: K. Roemer,
Cancelliere: H. J. Eversen, cancelliere aggiunto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :
paragrafo 2
Il ricorso è stato depositato in Cancelleria il 9 aprile 1965. Esso mira all'annullamento del «provvedimento comunicato al ricorrente mediante lettera del cancelliere n. 46.965 del 18 febbraio 1965», ad ottenere l'inquadramento del ricorrente all'ottavo scatto del grado L/A 3, con effetto dal 1o gennaio 1962, nonché il relativo adeguamento della pensione di anzianità dell'interessato.
paragrafo 3
La lettera n. 46.965, impugnata col presente ricorso, comunicava al ricorrente il conteggio delle sue spettanze per pensione di anzianità al 1o febbraio 1965, informandolo che il primo versamento dell'importo dovutogli sarebbe stato effettuato alla fine del mese di febbraio.
paragrafo 4
I calcoli dell'amministrazione sono fondati sul dispositivo della sentenza del 7 luglio 1964(Raccolta, Vol. X, p. 894) nella causa Collotti contro Corte di Giustizia, con cui si stabilì che il ricorrente doveva essere inquadrato al grado L/A 3, settimo scatto, con effetto dal 1o gennaio 1962.
paragrafo 5
Il ricorrente rileva a questo proposito che la motivazione di detta sentenza metteva chiaramente in risalto la necessità di una nuova rettifica d'indole amministrativa dell'inquadramento, onde concedere all'interessato un ulteriore scatto.
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
A — Nell'atto introduttivo, il ricorrente conclude che la Corte voglia :
«1) Annullare il provvedimento notificato all'interessato con lettera del cancelliere di data 18 febbraio 1965 n. 46.965;
2) Disporre che l'amministrazione della Corte provveda a collocare il ricorrente al grado L/A 3, ottavo scatto, con effetto dal 1o gennaio 1962, con tutte le conseguenze pecuniarie che ne derivano;
3) Disporre che l'amministrazione proceda ad un nuovo conteggio della pensione del ricorrente prendendo per base lo stipendio dell'ultimo triennio di servizio rettificato come al precedente punto 2), con tutte le conseguenze pecuniarie che ne derivano;
4) Porre le spese giudiziali, compresi gli onorari, a carico dell'amministrazione della Corte».
paragrafo 2
B — Nella domanda incidentale, la convenuta conclude che la Corte voglia :
«statuire sull'eccezione d'irricevibilità sollevata con la presente istanza, prima di entrare nel merito, in conformità all'articolo 91 del regolamento di procedura,
dichiarare il ricorso irricevibile
e
porre a carico del ricorrente le spese da lui sostenute».
paragrafo 3
C — Nelle sue osservazioni sulla domanda incidentale, il ricorrente conclude che la Corte voglia :
«respingere l'avversaria domanda perché sostanzialmente infondata, ponendo senz'altro le spese e gli onorari a carico della parte convenuta,
subordinatamente, rinviarne l'esame al merito riservando ogni pronuncia sulle spese».
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :
paragrafo 2
A — Nell'atto introduttivo, il ricorrente assume che la lettera del 18 febbraio 1965 deve considerarsi un atto definitivo della Corte quale Istituzione, sottoscritto per delega dal cancelliere nella sua qualità di capo dell'amministrazione.
Se il dispositivo della sentenza 7 luglio 1964 (Raccolta, Vol X, p. 903) nella causa 70-63 si limita a statuire che il ricorrente deve essere inquadrato al grado L/A 3, settimo scatto, con effetto dal 1o gennaio 1962, nella motivazione, invece, si indica chiaramente quale ulteriore rettifica dell'inquadramento del ricorrente dovesse essere effettuata in sede amministrativa, aggiungendo un ulteriore scatto sia per l'anzianità di scatto maturata sotto il regime C.E.C.A., sia in virtù dell'allegato X, n. 4/b, dello Statuto del personale C.E.C.A.
Il ricorrente conclude che la lettera del 18 febbraio 1965 sarebbe illegittima in quanto non applica rettamente lo Statuto, ed in ispecie l'allegato X, secondo l'interpretazione datane dalla stessa Corte nella menzionata sentenza 70-63.
B — L'8 maggio 1965 la convenuta ha presentato una domanda incidentale, a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura, mirante a far dichiarare l'irricevibilità del ricorso perché tardivo.
La convenuta fonda tale eccezione sul fatto che la sentenza 70-63 è stata notificata al ricorrente il 7 luglio 1964 ed è stata eseguita dall'amministrazione della Corte il 21 luglio 1964, mediante versamento degli arretrati di stipendio come disposto dalla sentenza.
Quindi, il termine di tre mesi contemplato dall'articolo 91 dello Statuto ha iniziato a decorrere, vuoi dalla notifica della sentenza, vuoi dalla data del pagamento e perciò poteva scadere al più tardi il 22 ottobre 1964.
La lettera del 18 febbraio 1965, impugnata con il ricorso, non avrebbe lo scopo di determinare la stipendio stabilito dalla sentenza, ma solo di calcolare la pensione in base alle vigenti norme statutarie.
La convenuta allega inoltre alla sua domanda incidentale una lettera in data 9 dicembre 1964, indirizzata dal ricorrente al Presidente della Corte. Tra l'altro vi si legge :
«Je vous prie… de bien vouloir examiner… si l'administration ne devrait pas revoir une fois encore mon classement…» e «je n'entend pas présenter ici un recours administratif ni même une réclamation formelle».
La convenuta osserva che la Corte ha giudicato opportuno astenersi dal rispondere a detta lettera (estratto del processo verbale della riunione amministrativa del 15 dicembre 1964).
Per questi motivi, essa conclude che il «ricorrente conosceva il proprio inquadramento e ne era soddisfatto.»
C —
1) Il ricorrente ribatte che la «domanda incidentale»della convenuta è una vera e propria «eccezione d'irricevibilità» fondata sull'articolo 91 del regolamento di procedura.
Nel testo ufficiale tedesco del regolamento di procedura della Corte i termini «incidente» ed «eccezione» di cui all'articolo 91 sono tradotti con «Zwischenstreit» e «Prozesshindernde Einrede». Quest'ultimo termine, che significa letteralmente «eccezione impediente il processo», è tratto dal paragrafo 274 del Codice di procedura civile tedesco (Z.P.O.), ancora vigente, in virtù del richiamo fattone al paragrafo 173 del Regolamento germanico per il contenzioso amministrativo (V.G.O.). Tra le sette eccezioni pregiudiziali contemplate dal paragrafo 274 non figura quella della tardiva proposizione dell'azione.
Il ricorrente conclude quindi che, tenuto conto dell'ordinamento processuale comunitario, possono sorgere dei dubbi sulla stessa ricevibilitàdella domanda della convenuta.
2) Il ricorrente allega inoltre che la domanda incidentale della convenuta è infondata.
Le date del 7 luglio e del 21 luglio 1964 non possono costituire il termine a quo per la presentazione di un ricorso. In effetti, i provvedimenti comunicati a queste date non erano firmati, erano privi di note di accompagnamento ed avevano solo funzione informativa.
Inoltre, tali documenti riguardano l'esecuzione del dispositivo della sentenza 70-63 e non l'applicazione dei principi interpretativi desumibili dalla motivazione.
Infine, l'accettazione senza riserve della retribuzione per vari mesi non può costituire un' «acquiescienza» che darebbe luogo alla decadenza dell'azione intrapresa. La stessa Corte l'ha affermato direttamente nella sentenza Mirossevich e indirettamente in numerose cause di funzionari che, pur avendo riscosso senza riserve per svariati mesi lo stipendio del grado loro assegnato, hanno ottenuto mediante sentenza la modifica del loro grado.
SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento
paragrafo 1
Il procedimento si è svolto ritualmente. Nell'adunanza dell'8 luglio 1965 la Prima Sezione della Corte, in base alla relazione preliminare del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha disposto il passaggio alla fase orale, limitatamente all'eccezione d'irricevibilità, senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 2
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 6 ottobre 1965. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 21 ottobre 1965.
SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sulla ricevibilità
paragrafo 1
Nell'eccezione fondata sull'articolo 91 del regolamento di procedura, la convenuta conclude per l'irricevibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto.
paragrafo 2
La sola condizione posta da detto articolo 91 per esperire un'eccezione è espressa dalle parole «senza impegnare la discussione nel merito». L'inosservanza del termine implica la decadenza dallo stesso diritto di impugnazione, cioè dalla facoltà di sottoporre alla Corte, per l'esame nel merito, i fatti che costituiscono oggetto del ricorso.
paragrafo 3
L'azione, diretta in apparenza contro la nota 18 febbraio 1965 che contiene il computo della pensione di anzianità, è intesa, in realtà, alla revisione dell'inquadramento del ricorrente al 1o gennaio 1962, quale risulta dal dispositivo della sentenza 70-63 del 7 luglio 1964. A tale scopo il ricorrente invoca determinati passi della motivazione di detta sentenza.
paragrafo 4
A norma dell'articolo 91, n. 2, dello Statuto del personale, i ricorsi giurisdizionali vanno proposti entro tre mesi dalla notifica dell'atto che reca pregiudizio. Il 21 luglio 1964, il ricorrente ha ricevuto dall'amministrazione della Corte un calcolo particolareggiato delle somme alle quali egli aveva diritto, sia per il passato sia per l'avvenire, in base alla sentenza 70-63; questo conteggio permetteva di conoscere chiaramente le conseguenze che l'amministrazione aveva tratto dalla sentenza. Il ricorrente, se non era d'accordo su tali conseguenze, disponeva di un termine di tre mesi per proporre, a tutela dei suoi diritti, un reclamo amministrativo o un ricorso giurisdizionale.
paragrafo 5
Il ricorrente ha reagito solo il 9 dicembre 1964, inviando al Presidente della Corte una lettera nella quale d'altronde precisava non trattarsi di un reclamo amministrativo. Per questo fatto, egli è decaduto dal diritto di proporre un ricorso giurisdizionale riguardante l'esecuzione della sentenza 70-63 e le relative conseguenze.
paragrafo 6
Si deve osservare, inoltre, che la nota del 18 febbraio 1965, contenente il calcolo della pensione di anzianità del ricorrente, è un atto puramente confermativo del prospetto 21 luglio 1964 e non può far rivivere un diritto d'impugnazione già estinto. Detta nota ha infatti come unico scopo quello di precisare, dal punto di vista contabile, i diritti di pensione in base alla sentenza 70-63 ed all'applicazione fattane nel conteggio del 21 luglio 1964.
paragrafo 7
Da quanto precede risulta che il ricorso 20-65 è irricevibile perché proposto dopo la scadenza del termine stabilito dall'articolo 91, n. 2, dello Statuto del personale.
SENTENZA › IN DIRITTO › II — Sulle spese
paragrafo 1
Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente va condannato alle spese.
paragrafo 2
A norma dell'articolo 70 dello stesso regolamento, nelle cause proposte da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle Istituzioni restano tuttavia a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il Trattato istitutivo C.E.C.A.,
visto il protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A.,
visto lo Statuto del personale della C.E.C.A. ed in ispecie gli articoli 90 e 91,
visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee,
LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1o Il ricorso 20-65 è irricevibile ;
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa sostenute.
Firme
Così deciso della Corte a Lussemburgo, il 17 novembre 1965.
Delvaux
Trabucchi
Lecourt
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 17 novembre 1965.
Per il Cancelliere
H. J. Eversen
Cancelliere aggiunto
Il Presidente di Prima Sezione
L. Delvaux