Sez. 1, Sentenza n. 7739 del 27/03/1973 Ud. (dep. 07/11/1973) Rv. 125396 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - ESTREMI.*
L'elemento psicologico del delitto di lesioni personali volontarie e, nel suo contenuto minimo necessario, il medesimo che e proprio del delitto di percosse, ed e rappresentato dalla consapevolezza e dalla volonta di sottoporre l'altrui persona fisica ad una violenta manomissione (dolo generico); non si richiede, cioe, che la volonta dell'agente sia intenzionalmente diretta alla produzione delle conseguenze lesive - in effetti verificatesi -, le quali, in quanto direttamente causate dalla violenza fisica volontariamente esercitata, sono non solo previste ma accettate e volute dall'agente. Pertanto, anche nell'ipotesi di una volonta limitata ad un mero atto di violenza fisica, come uno spintone, sorge responsabilita a titolo di dolo per il delitto di lesioni personali, ove dall'atto di violenza fisica derivino, quale conseguenza diretta, lesioni personali (lievi, gravi o gravissime).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 581, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)