Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 611 del 12/01/2023 (Rv. 666537 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Decreto prefettizio di espulsione - Originale informatico - Notificazione della copia analogica - Attestazione di conformità apposta solo sull’ultima pagina e non su quelle intermedie - Conseguenze.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, l'attestazione di conformità della copia analogica all'originale informatico del decreto prefettizio di espulsione, apposta solo sull'ultima pagina dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ma priva di sottoscrizione su ogni foglio componente il documento cartaceo notificato al cittadino straniero, non soddisfa le prescrizioni indicate dall'art. 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, che richiede, in caso di atto o documento composto da più fogli, che il pubblico ufficiale apponga la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio, e dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005, secondo cui la conformità al documento informatico delle copie su supporto analogico deve essere attestata dal pubblico ufficiale in tutte le sue componenti.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 18, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)