Sez. L, Sentenza n. 7882 del 06/08/1990 (Rv. 468587 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - RAPPORTO DI ORIGINE LEGALE EX ART. 6 DEL D.L. N. 576 DEL 1978 - CRITERIO DEL LUOGO DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA - ESTREMI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - RAPPORTO DI ORIGINE LEGALE EX ART. 6 DEL D.L. N. 576 DEL 1978 - CRITERIO DEL LUOGO DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA - ESTREMI.*
In tema di controversie soggette al rito del lavoro, il criterio di collegamento della Competenza territoriale costituito dal luogo in cui è sorto il rapporto (art. 413, secondo comma, cod. proc. civ.) è applicabile anche nell'ipotesi di rapporto ad origine non contrattuale ma legale, come quello che S'instaura di diritto, ai sensi dell'art. 6, primo comma, del d.l. 26 settembre 1978 n. 576 (convertito con legge n. 738 del 1978), fra l'agente dell'impresa di Assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa e l'impresa cessionaria del portafogli della medesima, ed il suddetto luogo va identificato con quello in cui è iniziata l'esecuzione della prestazione. (V 2120/85, mass n 440012).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 6, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)