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Sez. L, Sentenza n. 10374 del 07/08/2000 (Rv. 539284 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Principio ex art. 2070 cod. civ. - Benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali - Classificazione dell'impresa - Incidenza sul trattamento economico e normativo dei dipendenti - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539284-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE

Il principio secondo cui il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune non assume alcuna influenza nell'ipotesi in cui si controverte in relazione ai benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali, per i quali vale il rilievo pubblicistico di tali benefici e delle finalità che con essi il legislatore ha inteso perseguire. Quindi è possibile che il trattamento economico e normativo dei dipendenti delle imprese sia disciplinato - fatti salvi in ogni caso i diritti fondamentali del lavoratore di cui all'art. 36 Cost. - sulla base di una contrattazione collettiva di un settore produttivo diverso da quello in base al quale va invece determinata la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali o ai fini del godimento di incentivi o della fiscalizzazione degli oneri sociali. Di conseguenza il termine prescrizionale relativo alle spettanze retributive non può in alcun modo coincidere o risultare condizionato dalla diversa problematica riguardante la prescrizione del diritto all'inquadramento dell'impresa ai fini previdenziali. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto assoggettata alla prescrizione quinquennale la pretesa del lavoratore alle differenze retributive rivendicate quale asserita conseguenza del diverso inquadramento ai fini previdenziali - come impresa industriale e non più commerciale - conseguito dal datore di lavoro)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Legge 09/03/1988 num. 89 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)