Sez. 3, Sentenza n. 10551 del 14/06/1999 Ud. (dep. 08/09/1999) Rv. 214631 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Decreto legislativo 626 del 1994 - Disciplina di cui all'art. 6 - Ambito di applicazione - Disposizioni in materia di sicurezza - Applicabilità - Disposizioni in materia di igiene del lavoro - Esclusione - Ragione - Fattispecie: stazione di rifornimento di carburanti.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
La contravvenzione di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs 242 del 1996, vieta la concessione in uso di macchine, attrezzature di lavoro ed impianti solo se non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, e non anche in materia di igiene del lavoro. Ciò in quanto la normativa in materia di sicurezza non comprende, quale genus, sia la species delle norme antinfortunistiche sia quella delle norme in materia di igiene del lavoro. Infatti le categorie della sicurezza e dell'igiene del lavoro sono ontologicamente distinte e separate. Peraltro l'espressione "legislazione vigente" di cui all'art. 6 del d.lgs. 626, ha lasciato il posto ad una diversa e specifica formulazione con l'art. 4 del d. lgs. 242 del 1996, ovvero "disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza". (Nella specie la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella concessione in uso di una stazione di rifornimento di carburanti in assenza della adozione di provvedimenti atti a contenere l'esposizione dei lavoratori alle esalazioni di benzene, contenuto in misura superiore allo 0, 1 nella benzina).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 6, Decreto Legisl. 19/03/1996 num. 242 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)