Sez. 1, Sentenza n. 48128 del 05/11/2009 Cc. (dep. 17/12/2009) Rv. 245624 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE | Confisca disposta in sede di cognizione - Domanda del terzo - Onere probatorio - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE
Il terzo, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, che agisca in sede esecutiva per ottenere la restituzione di effetti cambiari o di altri titoli confiscati, ha l'onere di dimostrare di essere titolare del diritto incorporato negli stessi in base ad un titolo lecito, non essendo sufficiente che adduca d'essere il formale intestatario. (In motivazione la Corte ha precisato che, analogamente, ove si tratti di denaro depositato su un conto corrente, non sarebbe sufficiente la mera intestazione formale del conto, ma la prova dell'effettiva appartenenza del denaro).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)