Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 18/04/1998 (Rv. 514600 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Sentenza di merito - Motivazione - Pluralità di ragioni poste a fondamento della decisione - Omessa impugnazione di una di esse - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse - Fattispecie in tema di sanzioni applicate dal garante per l'editoria.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO
In tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (nella specie, il giudice di merito, pronunciando su di una opposizione ad un'ordinanza - ingiunzione emessa dal garante per l'editoria e la radiodiffusione nei confronti di una società che, nel corso di trasmissioni televisive concernenti le offerte dirette al pubblico, non aveva rispettato le prescrizioni di cui al D.M. 9.12.1993 n. 581 in tema di limitazioni della comunicazione promozionale, di illustrazione dei prodotti e di durata minima di tre minuti, aveva annullato il provvedimento opposto sulla scorta di una duplice "ratio decidendi", affermando, da un canto, che l'illecito amministrativo contestato non sussisteva in quanto, essendo impossibile distinguere con certezza la nozione di televendita da quella di pubblicità televisiva, anche la prima rappresentava, ancorché in via mediata, una forma di pubblicità televisiva -con conseguente legittimità dell'invio di messaggi meramente pubblicitari -, e, dall'altro, che, pur volendo ritenere integrato l'elemento materiale dell'illecito, il Garante non aveva sufficientemente provato, in capo all'autore della violazione, la sussistenza dell'elemento psicologico. Nel premettere la più che dubbia legittimità di ambedue le "rationes decidendi", la Corte ha, peraltro, in via preliminare, rilevato che il ricorso non conteneva alcuna censura alla seconda di esse, sul tema dell'elemento psicologico dell'illecito amministrativo, affermando, così, il principio di diritto di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 31 CORTE COST., Legge 17/12/1992 num. 483 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/1992 num. 50, Decreto Legisl. 25/01/1992 num. 74, Direttive Commissione CEE 03/10/1989 num. 522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)