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Sez. U, Ordinanza n. 22265 del 07/12/2012 (Rv. 624252 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Convenzione tra consorzio di bonifica e concessionario dell'esazione dei contributi ispirata al principio "non riscosso come riscosso" - Controversia per il pagamento del saldo - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624252-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

La controversia tra il consorzio di bonifica e il concessionario dell'esazione dei contributi avente ad oggetto il pagamento del saldo in base ad una convenzione ispirata al principio "non riscosso come riscosso" - che impegna, cioè, l'esattore ad anticipare gli importi dovuti dai consorziati, al netto del compenso pattuito, e gli consente di rivalersi su quanto successivamente riscosso - non appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, né del giudice amministrativo, bensì alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché, avendo consorzio e concessionario disciplinato il rapporto mediante uno strumento di diritto privato, va escluso che si configuri maneggio di danaro pubblico o che l'ente pubblico si trovi in una posizione autoritativa, restando irrilevante, ai fini della giurisdizione, il coinvolgimento dell'interesse pubblico alla riscossione dei contributi necessari al finanziamento delle opere di bonifica.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)