Sez. 3, Sentenza n. 11982 del 12/07/1988 Ud. (dep. 06/12/1988) Rv. 179864 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - REGOLAMENTO EDILIZIO - INOSSERVANZA DI NORME E PRESCRIZIONI - REATO DI CUI ALL'ART. 17 LETT. A) LEGGE N. 10 DEL 1977 - DISTINZIONE TRA NORME DI CONTROLLO A FINI URBANISTICO - EDILIZI ED ALTRE NORME - INSUSSISTENZA - EFFETTI - FATTISPECIE: OMESSA RECINZIONE DEL CANTIERE E MANCATA APPOSIZIONE DI SEGNALAZIONE PRESCRITTA.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - REGOLAMENTO EDILIZIO - INOSSERVANZA DI NORME E PRESCRIZIONI - REATO DI CUI ALL'ART. 17 LETT. A) LEGGE N. 10 DEL 1977 - DISTINZIONE TRA NORME DI CONTROLLO A FINI URBANISTICO - EDILIZI ED ALTRE NORME - INSUSSISTENZA - EFFETTI - FATTISPECIE: OMESSA RECINZIONE DEL CANTIERE E MANCATA APPOSIZIONE DI SEGNALAZIONE PRESCRITTA.*
L'art. 17 lett. A) legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla edificabilità dei suoli, sanziona penalmente l'inosservanza di norme e prescrizioni stabilite dal regolamento edilizio, senza distinguere tra norme di controllo dell'attività a fini urbanistico-edilizi ed altre norme, le cui finalità sono connesse alla tutela di diversi interessi pubblici e privati. Pertanto, in Mancanza di tale distinzione limitativa, tutte le inosservanze alle prescrizioni dei regolamenti edilizi integrano l'indicata contravvenzione di cui all'art. 17 lett. A) legge n. 10 del 1977. (nella specie, relativa a ritenuta sussistenza della contravvenzione, l'imputato aveva omesso di provvedere alla recinzione del cantiere di lavoro ed apporre la segnalazione prescritta a norma del regolamento edilizio).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)