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Sez. 3, Sentenza n. 8623 del 29/05/2003 (Rv. 563735 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - SENTENZE | Rinvio d'ufficio dell'udienza fissata nell'atto introduttivo - Disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 82 disp. attuazione cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563735-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - SENTENZE

Anche nei giudizi dinanzi al giudice di pace, in forza del generale richiamo contenuto nell'art. 311 cod. proc. civ., si applica la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 82 disp. att. cod. proc. civ., secondo la quale, se il giudice non tiene udienza nel giorno fissato, essa si intende rinviata d'ufficio alla prima udienza istruttoria immediatamente successiva, ed in questo caso non è necessaria alcuna comunicazione, mentre, se il giudice rinvia la causa ad una udienza diversa, il relativo decreto deve essere comunicato alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento a cura del cancelliere (nel caso di specie, la S.C., dopo aver formulato tale principio di diritto, ha rigettato ugualmente il ricorso, in quanto la parte non aveva adeguatamente documentato che l'udienza di rinvio non era, in base al calendario del giudice, l'udienza immediatamente successiva a quella non tenutasi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)