Sez. 3, Sentenza n. 2955 del 14/06/1978 (Rv. 392393 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - PRESUNZIONE DI EGUALE COLPA - UNICITA DEL FATTO ILLECITO - NOZIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - PRESUNZIONE DI EGUALE COLPA - UNICITA DEL FATTO ILLECITO - NOZIONE.*
Per la responsabilita solidale a norma dell'art 2055 cod civ, l'unicita del fatto illecito non va intesa come identita di Azione o di titolo di colpa dei danneggianti. Questi possono concorrere alla produzione dell'evento dannoso con violazioni diverse di doveri giuridici, ma le cause concorrenti, siano esse azioni od omissioni, debbono avere contribuito efficacemente a determinare l'evento, nel senso che esso non si sarebbe verificato senza l'incidenza di ciascuna causa. (V 2690/70, mass n 349141; (V 1983/68, mass n 334005).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)