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Sez. 3, Sentenza n. 2013 del 09/07/1974 (Rv. 370279 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - SENTENZA DI SECONDO GRADO AFFERMATIVA DELLA INCOMPETENZA PER VALORE DEL PRIMO GIUDICE E DECIDENTE LA CAUSA NEL MERITO - MEZZI DI IMPUGNAZIONE AVVERSO LE RISPETTIVE PRONUNCE - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA ED APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO ENTRAMBE LE PRONUNCE - INAMMISSIBILITA - LIMITE - POSSIBILITA DI CONNESSIONE IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA DEL RICORSO RISPETTO ALLA PRIMA PRONUNCIA - OSSERVANZA DEI TERMINI DI CUI ALL'ART 47 COD PROC CIV - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370279-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - SENTENZA DI SECONDO GRADO AFFERMATIVA DELLA INCOMPETENZA PER VALORE DEL PRIMO GIUDICE E DECIDENTE LA CAUSA NEL MERITO - MEZZI DI IMPUGNAZIONE AVVERSO LE RISPETTIVE PRONUNCE - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA ED APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO ENTRAMBE LE PRONUNCE - INAMMISSIBILITA - LIMITE - POSSIBILITA DI CONNESSIONE IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA DEL RICORSO RISPETTO ALLA PRIMA PRONUNCIA - OSSERVANZA DEI TERMINI DI CUI ALL'ART 47 COD PROC CIV - NECESSITA.*

Qualora il giudice di secondo grado, riconosciuta l'incompetenza per valore del primo giudice, abbia, su istanza di parte, deciso la causa nel merito come giudice di primo grado, la decisione risulta costituita da due pronunce, la prima delle quali, emessa come giudice di appello ed avente ad oggetto la questione di Competenza, e impugnabile soltanto con il regolamento di Competenza, la seconda, emessa come giudice di secondo grado, ed avente per oggetto il merito, e impugnabile con l'appello; e, pertanto, inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale siano state impugnate unitariamente le due pronunce, quando non sia possibile rispetto alla pronuncia sulla Competenza, operarne la conversione in regolamento di Competenza per il mancato rispetto dei termini di cui all'art 47 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)