Sez. L, Sentenza n. 2910 del 11/05/1984 (Rv. 434963 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - DIMISSIONI - DISCIPLINA - ISTITUTO DEL PREAVVISO - INAPPLICABILITÀ - LEGITTIMITÀ DEL TRATTAMENTO EFFETTUATO DALL'IMPRESA AL DIPENDENTE DIMISSIONARIO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - DIMISSIONI - DISCIPLINA - ISTITUTO DEL PREAVVISO - INAPPLICABILITÀ - LEGITTIMITÀ DEL TRATTAMENTO EFFETTUATO DALL'IMPRESA AL DIPENDENTE DIMISSIONARIO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Le dimissioni dei dipendenti delle imprese di servizi pubblici di trasporto, il cui rapporto di lavoro è soggetto non alla disciplina privatistica ma a quella del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, sono regolate dall'art. 30 di detto decreto, secondo cui le dimissioni stesse divengono operanti in quanto comunicate all'azienda, e da questa accettate, secondo le forme ed i tempi previsti, con la conseguenza che attesa la particolare finalità dei pubblici servizi di trasporto, disciplinati da una normativa speciale che ignora l'istituto del preavviso, in relazione a tale disciplina ed alla contrattazione collettiva della categoria deve essere individuata la legittimità del trattamento all'uopo effettuato dall'impresa. (V 4689/79, mass n 401240).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)