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Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A favore del "fondo di rotazione", istituito con l'articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 16.200 milioni per l'anno 1971, lire 31.000 milioni per l'anno 1972, lire 40.800 milioni per l'anno 1973, lire 40.700 milioni per l'anno 1974, lire 40.600 milioni per l'anno 1975 e lire 40.500 milioni per l'anno 1976.

2. E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

3. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1971, di lire 150 milioni per l'anno 1972 e di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976, quale ulteriore apporto al "fondo interbancario di garanzia" istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2

1. I mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, verranno concessi di massima per l'intero ammontare ammesso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; la loro durata e' di anni 30 ed il tasso annuo di interesse dell'uno per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui autorizzati dagli ispettorati della agricoltura e non ancora stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il tasso di interesse dell'uno per cento si applica anche ai mutui per la costituzione di proprieta' contadina, assistiti dal concorso statale negli interessi di cui allo articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, liquidato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. Dal 1° luglio 1972, le attribuzioni conferite dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, agli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice sono di competenza delle regioni.

2. Le disponibilita' relative al "fondo di rotazione" previsto dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, comprensivo degli apporti e dei rientri, dalla stessa data, saranno annualmente ripartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra le regioni a statuto speciale ed ordinario sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. L'intero stanziamento degli esercizi finanziari 1971 e 1972 dovra' essere riservato, in via prioritaria, per le operazioni gia' in istruttoria alla data della entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. Nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprieta' coltivatrice di cui al precedente articolo 2, deve essere data preferenza:

  1. 1) alle operazioni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste nella presente legge, e comunque agli acquisti effettuati dai coltivatori insediati sui fondi;

  2. 2) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalita' di ricomposizione fondiaria, indipendentemente dalla estensione dei terreni acquisibili, purche' destinate ad ampliare le aziende e a formare valide proprieta' diretto-coltivatrici sotto il profilo sia tecnico sia economico;

  3. 3) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori profughi dalla Libia.

2. A decorrere dal 1° luglio 1972 le regioni nella propria competenza legislativa potranno stabilire anche propri criteri preferenziali nei limiti dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Art. 5

1. Nei comprensori di bonifica, nei quali la presenza di proprieta' polverizzata e frammentata costituisca grave impedimento alla creazione della rete distributrice dell'acqua irrigua e renda onerosa la gestione collettiva degli impianti, puo' essere disposto dagli organi istituzionalmente competenti, la ricomposizione ed il riordinamento fondiario di cui agli articoli del Capo IV, titolo II, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, pur in assenza di iniziative da parte dei consorzi di bonifica competenti.

2. Il riordinamento fondiario eseguito dagli enti di sviluppo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, puo' attuarsi anche in assenza del piano preliminare di riordinamento di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto presidenziale, quando, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ricorra la necessita' e l'urgenza di rendere piu' spedita l'operazione.

3. Le opere di bonifica e di miglioramento fondiario da attuarsi nel quadro di interventi di riordino fondiario anche al di fuori dei comprensori di bonifica sono assistite dal contributo dello Stato sino al 70 per cento della spesa ammissibile, quando siano di interesse particolare, e sino al 90 per cento, quando siano di interesse comune a piu' fondi.

Art. 6

1. Le disposizioni ed agevolazioni tributarie di cui allo articolo 25 della legge 26 maggio 1965, n. 590, non si applicano a favore degli acquisti di fondi in cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione dall'avente diritto, allorche' il prezzo di acquisto denunciato nell'atto di compravendita ecceda i limiti del prezzo congruo stabilito dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e successivamente al 30 giugno 1972 dai competenti organi regionali.

Art. 7

1. Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a due anni.

2. Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:

  1. 1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;

  2. 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

3. Nel caso di vendita di piu' fondi ogni affittuario, mezzadro o colono puo' esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.

Art. 8

1. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e' sostituito dal seguente:
"Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualita' della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni".

Art. 9

1. Il termine di un anno previsto dall'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, viene eccezionalmente prorogato fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge in tutti i casi in cui non sia stata disposta la concessione del mutuo agli esercenti il diritto di prelazione per mancanza di fondi disponibili e allorche' l'anno di sospensione del pagamento del prezzo della terra sia venuto o venga a scadere nell'anno 1971.

Art. 10

1. Le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, e della presente legge si applicano anche alle operazioni di acquisto effettuate da lavoratori emigrati all'estero o che abbiano dovuto trasferirsi per ragioni di lavoro dalla loro residenza originaria, i quali intendano coltivare direttamente il fondo oggetto dell'acquisto ed abbiano esercitato la loro attivita' lavorativa nel settore agricolo nell'ultimo quinquennio.

Art. 11

1. I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprieta' coltivatrice dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggetti per trenta anni a vincolo di indivisibilita'.

2. Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei nullaosta ispettoriali, nonche', a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri stessi.

3. Il vincolo di cui ai precedenti commi puo' essere peraltro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'ispettorato dell'agricoltura competente per territorio, e successivamente al 30 giugno 1972 dagli organi competenti delle regioni, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettivita' per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Nella ipotesi contraria, si applicano le disposizioni dell'articolo 720 del codice civile.

4. Contro il provvedimento dell'ispettorato che respinge la domanda dell'interessato, fino al trasferimento delle competenze alle regioni, e' ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

5. E' nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilita'.

Art. 12

1. I mutui di cui all'articolo 2 della presente legge non possono essere concessi per le operazioni di compravendita di fondi rustici i quali nel decennio precedente abbiano gia' formato oggetto di concessione delle provvidenze creditizie previste dalla legislazione per la costituzione della proprieta' diretto-coltivatrice, a meno che l'operazione, a giudizio dell'ispettorato agrario compartimentale, non si inquadri in particolari realta' socio-economiche connesse con modifiche d'ordine strutturale interessanti determinate zone agrarie.

2. Tale divieto non si applica nei confronti dell'erede coltivatore
diretto il quale, a norma di quanto disposto dall'articolo 720 del codice civile, debba soddisfare i coeredi per valore del fondo eccedente la sua quota di eredita' ovvero nei confronti del coltivatore diretto che intenda acquistare il fondo per realizzare un accorpamento.

3. Nei casi di acquisto per ampliamento di proprieta' coltivatrice con i benefici tributari e finanziari di legge incorre nella decadenza dai medesimi anche l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590, alieni o cessi dal coltivare direttamente i terreni preposseduti che hanno concorso alla formazione del giudizio dell'ispettorato agrario circa la validita' della nuova azienda; salvo i casi di vendita o permuta per accorpamento ed i casi di vendita di piccole superfici che non ledano l'efficienza dell'azienda.

4. Trascorso il periodo vincolativo previsto dal citato articolo 28, il residuo mutuo di favore concesso al venditore puo' essere trasferito all'acquirente che sia in possesso dei requisiti previsti, per la concessione delle agevolazioni fiscali e creditizie, dalle norme contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590, e da questa richiamate.

Art. 13

1. La Cassa per la formazione della proprieta' contadina e' autorizzata ad acquistare o riacquistare terreni da cooperative o singoli coltivatori diretti che abbiano acquisito i fondi medesimi avvalendosi dei benefici previsti dalle disposizioni legislative in materia di piccola proprieta' contadina e della fideiussione di cui all'articolo 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, purche' si tratti di aziende che abbiano subito gravi danni a causa di eccezionali avversita' atmosferiche o calamita' naturali e le relative operazioni di acquisto siano risultate particolarmente onerose e siano avvenute anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 maggio 1965, n. 590.

2. Detti terreni potranno essere acquistati dalla Cassa, al prezzo ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, per essere assegnati con preferenza agli attuali conduttori in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.