Sez. 3, Sentenza n. 884 del 08/02/1990 (Rv. 465202 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCA D'ITALIA - IN GENERE - CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD UNA FILIALE - AZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE LEGALE - DIRETTORE DELLA FILIALE - RAPPRESENTANZA DELLA BANCA - SUSSISTENZA.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCA D'ITALIA - IN GENERE - CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD UNA FILIALE - AZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE LEGALE - DIRETTORE DELLA FILIALE - RAPPRESENTANZA DELLA BANCA - SUSSISTENZA.*
Il direttore d'una filiale della banca d'Italia รจ legittimato ad agire in giudizio per ottenere la Determinazione del canone legale d'una locazione stipulata dal direttore della medesima filiale atteso che l'art. 37 dello statuto della banca d'Italia (nel testo modificato dal d.P.R. n. 593 del 1969 e n. 607 del 1973) riserva ai direttori delle sedi o filiali il potere di rappresentanza della banca "di fronte ai terzi sia in giudizio sia in tutti gli Atti e contratti che riguardano la rispettiva Sede o succursale, senza bisogno di speciale delegazione". (Conf 811/70, mass n 346133, sulla prima parte; (Conf 2351/70, mass n 348563, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2204, Regio Decr. 11/06/1936 num. 1067, DPR 19/04/1948 num. 482 art. 37, DPR 14/08/1969 num. 593, DPR 20/07/1973 num. 607
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)