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Sez. U - , Ordinanza n. 4115 del 09/02/2022 (Rv. 663845 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Risarcimento del danno da alluvione - Decorso della prescrizione - Individuazione del "dies a quo"- Criteri - Omessa indicazione - Vizio di sussunzione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663845-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche; incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l'indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva fatto coincidere il "dies a quo" del termine di prescrizione con l'evento alluvionale, senza indicare la misura della non straordinarietà dell'evento atmosferico e l'evidenza dei vizi progettuali e delle manchevolezze manutentive, di cui la parte danneggiata avrebbe dovuto avere conoscenza con l'ordinaria diligenza).

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)