Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni
Testo vigente
Art. 47
1. La corrispondenza ufficiale delle Presidenze del Senato o della Camera dei deputati, tanto in lettere chiuse quanto in pieghi sotto fascia, contenenti, carte manoscritte, stampe e campioni, spedita ai membri delle rispettive Camere od Enti pubblici, ha corso in esenzione di tassa, purche' porti un contrassegno che ne indichi la provenienza.
Art. 48
1. Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso in esenzione di tasse, purche' portino un contrassegno che ne indichi la provenienza.
Art. 49
1. Hanno pure corso in esenzione di tassa:
a) le corrispondenze ufficiali, regolarmente contrassegnate, spedite in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione ai podesta' dagli uffici indicati nell'articolo precedente;
b) gli avvisi aperti, mediante speciali stampati riempiti a mano, che gli uffici di cui al primo comma spediscono in via ordinaria al contribuenti e ai creditori, o debitori verso lo Stato;
c) gli avvisi aperti, che gli Uffici del registro spediscono in via ordinaria all'indirizzo di privati per presentazione di denunzie, dichiarazioni di valore e simili;
d) le corrispondenze ufficiali che le Prefetture, le intendenze di finanza, gli Uffici del Genio civile e gli uffici distrettuali delle imposte indirizzano alle esattorie comunali e consorziali, sia in via ordinaria che in raccomandazione o in assicurazione;
e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato, che le Regie procure spediscono in assicurazione, per la custodia, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia;
f) le denunzie dei casi di aborto, fatte in assicurazione per il valore convenzionale di lire cento dagli esercenti la professione di medico chirurgo all'indirizzo dei medici provinciali;
g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti dai medici provinciali e comunali all'indirizzo dei laboratori batteriologici universitari e di quelli provinciali e comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei casi di epidemia;
h) le corrispondenze ufficiali che la Regia accademia d'Italia indirizza agli Istituti indicati nel regolamento, in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione;
i) i reclami concernenti il servizio, indirizzati dagli utenti all'Amministrazione postale telegrafica in via ordinaria o in raccomandazione, e le comunicazioni concernenti il servizio, fatte dall'Amministrazione agli utenti.
Art. 50
1. L'esenzione, prevista dagli articoli 47 e 48, e' estesa a tutti i servizi accessori, tranne quelli di espresso, avvisi di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.
Art. 51
1. La corrispondenza ammessa alla esenzione di tassa non puo' comprendere oggetti materiali non cartacei, ne' provviste di stampe od oggetti di cancelleria, salvo le eccezioni indicate nel regolamento.
Art. 52
1. Le corrispondenze ufficiali debitamente contrassegnate, spedite dagli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato o dai podesta' in via ordinaria, in raccomandazione e in assicurazione, anche se accompagnate con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati o di Enti che non abbiano diritto all'esenzione dalle tasse postali, sono sottoposte a carico dei destinatari alle tasse pari a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dal mittente.
2. Sono ammessi allo stesso trattamento i certificati riguardanti gli infortuni sul lavoro in agricoltura, trasmessi in raccomandazione dal medici agli istituti assicuratori.
Art. 53
1. La corrispondenza ufficiale, regolarmente contrassegnata, scambiata fra i podesta' o da questi diretta agli uffici statali, le cui spese sono a totale carico del bilancio dello Stato, ha corso col pagamento della meta' delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze private.
2. L'affrancatura di tali corrispondenze e' obbligatoria.
3. Ove la corrispondenza stessa non sia regolarmente francata, non ha corso ed e' restituita ai mittenti.
4. La riduzione di tassa, stabilita col presente articolo, non si estende ai diritti dovuti per i servizi accessori ed a quelli di invio per posta pneumatica o per posta aerea.
Art. 54
1. La tassa delle lettere e delle cartoline con corrispondenze epistolari, dirette a soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate dello Stato in servizio effettivo, e' ridotta alla meta' di quella ordinaria.
2. Le lettere non francate, spedite dai militari indicati nel comma precedente alle rispettive famiglie, sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.
Art. 55
1. E' concessa una tariffa ridotta, per la spedizione delle stampe periodiche, almeno semestrali, effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori, in numero non inferiore a 500 esemplari. La tariffa ridotta puo' essere altresi' concessa alle stampe propagandistiche, anche se non periodiche, purche' ogni spedizione non sia inferiore a 10.000 esemplari.
2. Pel pagamento delle tasse e' aperto apposito conto in abbonamento.
3. Puo' essere accordata una riduzione sulle tariffe normali per i campioni, contenenti saggi gratuiti di prodotti medicinali, spediti direttamente delle case produttrici a medici, cliniche, ospedali o istituti speciali di cura.
Art. 56
1. Le stampe periodiche, spedite in abbonamento a termini dell'art. 55, debbono essere consegnate agli uffici postali con dichiarazioni scritte, che ne indichino le quantita'.
2. Le copie dichiarate in meno si addebitano al conto in abbonamento, anche per le spedizioni precedenti, senza oltrepassare il numero di 10.
3. Gli editori ed amministratori, che dichiarino quantita' inferiori alle vere, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 73 .
Capo II. Pacchi
Art. 57
1. Non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 della presente legge:
1) Il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 chilogrammi;
2) Il trasporto di pacchi e colli effettuato nell'ambito del territorio di uno stesso Comune o dalla localita' di origine alla stazione ferroviaria cui essa fa capo;
3) Il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:
a) alle ferrovie dello Stato;
b) alle societa' o imprese di trasporto su linee terrestri, acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate dallo Stato o che eseguono il servizio postale su tutta la linea percorsa o su parte di essa;
c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o per speciale incarico, eseguono il trasporto, purche' non siano vettori di professione, ne' siano addetti a imprese di trasporto.
Art. 58
1. Il trasporto di pacchi e colli, del quale l'Amministrazione abbia l'esclusivita' ai sensi dell'art. 1 della presente legge, eseguito dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, e' punito con l'ammenda variabile da cinque a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati.
2. L'Amministrazione puo' inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennita'.
Art. 59
Art. 60
1. I pacchi accettati, trasportati e distribuiti a cura dell'Amministrazione, soggetti alle formalita' stabilite dal Regolamento, assumono il nome di « pacchi postali ».
2. Essi possono essere con o senza valore dichiarato; nel primo caso vengono qualificati « assicurati », nel secondo ordinari.
3. In ambedue i casi possono essere gravati di « assegno ».
4. I pacchi postali possono, inoltre, a richiesta dei mittenti, essere trasportati con i piu' rapidi mezzi adottati per la corrispondenza o a mezzo di linee aeree e assumono in tali casi, rispettivamente, le denominazioni di « pacchi urgenti » e di « pacchi aerei ».
5. Per ciascuna delle categorie di pacchi sopra indicati (ordinari, assicurati, urgenti, aerei) e' stabilita una speciale tassa.
Art. 61
1. La francatura dei pacchi postali e' obbligatoria.
2. Ciascun pacco postale deve essere accompagnato da un bollettino di spedizione.
Art. 62
1. Sono stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza assegno, contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute dai richiamati alle armi alle loro famiglie e per i recipienti vuoti di ritorno, che abbiano servito a una precedente spedizione di pacchi postali non anteriore a 15 giorni.
Art. 63
1. Il contenuto dei pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualita' e quantita' sul bollettino di spedizione.
2. Indipendentemente dai divieti stabiliti dell'art. 72, i pacchi postali non possono contenere corrispondenze epistolari.
3. E' consentito di includervi una fattura o un semplice elenco degli oggetti contenuti nei pacchi stessi.
4. I contravventori a tale divieto sono puniti con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo di lire venti.
Art. 64
1. L'Amministrazione ha facolta' di aprire i pacchi postali, con le modalita' stabilite dal regolamento, per accertare l'esattezza della dichiarazione del contenuto, o le deficienze o avarie, e per l'applicazione di imposte che gravino sulla merce in essi contenuta.
Art. 65
1. I pacchi postali non ritirati nel termine di tre giorni dalla data del recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari, o ai mittenti quando si tratti di pacchi rinviati, sono sottoposti ad una tassa di custodia.
Art. 66
1. I pacchi postali rispediti, a richiesta dei mittenti o dei destinatari, da una ad altra localita' del Regno o delle Colonie, o dal Regno alle Colonie e viceversa, sono soggetti a una nuova tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione.
2. Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari.
3. A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i pacchi di cui non sia stata possibile la consegna al destinatario.
4. I pacchi urgenti od aerei sono rispediti o rinviati come ordinarie, salvo contrarie, disposizioni del mittente o del destinatario.
Art. 67
1. Possono essere venduti senza preavviso e formalita' giudiziarie i pacchi postali contenenti merci, che presentino segni di deterioramento.
2. Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non siano potuti recapitare, ne' restituire al mittente.
3. Al mittente spetta solo l'importo ricavato dalla vendita, anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti sul pacco resta a disposizione del mittente per due anni dalla data della vendita.
Trascorso il suddetto termine l'importo e' devoluto all'Amministrazione.
4. I pacchi, che per qualsiasi ragione non possano essere messi in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti.
5. In ogni caso compete all'Amministrazione, a carico dei mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.