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Sez. 1, Sentenza n. 1917 del 03/11/1987 Ud. (dep. 12/02/1988) Rv. 177597 - 01

ARMI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - PISTOLA LANCIARAZZI - UTILIZZATE PER IL COLLAUDO DI MATERIE ESPLODENTI - AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DEGLI ESPLOSIVI - OBBLIGO DI DENUNCIA DELLA PISTOLA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177597-01

ARMI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - PISTOLA LANCIARAZZI - UTILIZZATE PER IL COLLAUDO DI MATERIE ESPLODENTI - AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DEGLI ESPLOSIVI - OBBLIGO DI DENUNCIA DELLA PISTOLA - SUSSISTENZA.*

L'Obbligo di denuncia delle armi di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. non viene meno neanche se l'arma è impiegata per l'Esercizio di un'attività autorizzata. (nella specie si trattava di pistola lanciarazzi utilizzata dall'interessato per il collaudo di fuochi artificiali che lo stesso era autorizzato a produrre). (V mass n 146125).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)