Sez. 1, Sentenza n. 1917 del 03/11/1987 Ud. (dep. 12/02/1988) Rv. 177597 - 01
ARMI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - PISTOLA LANCIARAZZI - UTILIZZATE PER IL COLLAUDO DI MATERIE ESPLODENTI - AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DEGLI ESPLOSIVI - OBBLIGO DI DENUNCIA DELLA PISTOLA - SUSSISTENZA.*
ARMI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - PISTOLA LANCIARAZZI - UTILIZZATE PER IL COLLAUDO DI MATERIE ESPLODENTI - AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DEGLI ESPLOSIVI - OBBLIGO DI DENUNCIA DELLA PISTOLA - SUSSISTENZA.*
L'Obbligo di denuncia delle armi di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. non viene meno neanche se l'arma è impiegata per l'Esercizio di un'attività autorizzata. (nella specie si trattava di pistola lanciarazzi utilizzata dall'interessato per il collaudo di fuochi artificiali che lo stesso era autorizzato a produrre). (V mass n 146125).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)