Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13623 del 02/07/2015 (Rv. 636072 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Sentenza del giudice di pace secondo diritto - Declaratoria di incompetenza - Appello al tribunale - Possibili esiti - Infondatezza della censura - Rimessione al tribunale quale giudice di primo grado - Esclusione - Accoglimento della censura - Decisione anche sul merito - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO
Quando, di fronte ad una declinatoria di competenza pronunciata dal giudice di pace, in una causa esorbitante dai limiti della giurisdizione equitativa, venga proposto appello con contestazione della fondatezza della pronuncia, il tribunale, ove la censura sia infondata, è investito dell'esame del merito quale giudice dell'appello, restando escluso sia che la pronuncia sul merito possa considerarsi come resa dal tribunale stesso come giudice di primo grado, sia che al rigetto dell'appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso tribunale, quale giudice competente di primo grado. Qualora invece la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., e non esistendo una regola omologa a quella dettata per le sentenze del conciliatore dall'art. 353, quarto comma, cod. proc. civ., abrogato dall'art. 89, comma 1, della legge n. 353 del 26 novembre 1990, il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria di competenza, deve decidere sul merito quale giudice d'appello, e non rimettere la causa dinanzi al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)