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Sez. L, Sentenza n. 17104 del 22/07/2009 (Rv. 610413 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE | Obbligo di motivazione - Contenuto - Individuazione - Criteri - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610413-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE

L'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto incongrua l'utilizzazione della motivazione "per relationem" al contenuto degli atti amministrativi al fine di determinare l'entità della sanzione da irrogare, in considerazione della particolare complessità della fattispecie di interposizione di manodopera, del numero dei lavoratori coinvolti e dell'entità delle sanzioni irrogabili).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)