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Sez. L, Ordinanza n. 17621 del 03/06/2026 (Rv. 679413-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Benefici contributivi - Zone svantaggiate - Cooperative agricole - Riduzione contributiva - Presupposti - Attività di produzione - Provenienza dei prodotti - Irrilevanza della sede dell'impresa - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679413-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Le riduzioni dei contributi previdenziali ed assistenziali previste dall'art. 9, comma 5, della l. n. 67 del 1988, a favore dei datori di lavoro agricolo operanti in zone svantaggiate, spettano, in base all'art. 32, comma 7-ter, della l. n. 98 del 2013, anche alle cooperative e ai consorzi non operanti in tali zone ma che si avvalgono di prodotti che i propri soci hanno ivi coltivato e successivamente loro conferito per la trasformazione, poiché il riconoscimento del beneficio è collegato non all'ubicazione della sede operativa in area definita zona svantaggiata, ma alla provenienza da questa dei prodotti coltivati o allevati.

Legge 11/03/1988 num. 67 art. 9 com. 5, Legge 09/08/2013 num. 98 art. 32 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)