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Sez. L, Sentenza n. 15713 del 12/08/2004 (Rv. 576756 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE | Necessità limitata alla fase esecutiva - Conseguenze - Azione di cognizione esperita dal creditore sociale nei confronti del socio - Ammissibilità - Finalità.
Stato
decisa il 2004-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576756-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE

Il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione, per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di questi, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, ove il patrimonio sociale risulti incapiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)