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Sez. 3, Sentenza n. 2284 del 27/11/1978 Ud. (dep. 08/03/1979) Rv. 141308 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE - NOZIONE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - MOMENTO CONSUMATIVO.*
Stato
decisa il 1978-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141308-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE - NOZIONE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - MOMENTO CONSUMATIVO.*

La lottizzazione non consiste in un qualsiasi frazionamento del suolo, ma nella suddivisione di un comprensorio finalizzata alla costruzione edilizia; ha carattere meramente programmatorio e preparatorio e, per riflesso, si perfeziona indipendentemente dallo inizio di opere materiali di utilizzazione del terreno, che possono essere realizzate anche in un secondo tempo e da altre persone. Pertanto, il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva coincide col compimento di quegli Atti che determinano in modo inequivoco la destinazione dell'area a scopo edilizio.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)