Sez. 2, Sentenza n. 145 del 26/01/1962 (Rv. 250222 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITE DELL'USO - USO DI COSA COMUNE PER L'ACCESSO AD IMMOBILE DIVERSO DA QUELLO CONDOMINIALE - DIVIETO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITE DELL'USO - USO DI COSA COMUNE PER L'ACCESSO AD IMMOBILE DIVERSO DA QUELLO CONDOMINIALE - DIVIETO.*
Il singolo condomino non puo servirsi della cosa comune (cortile, androne scala, strada) per accedere ad un immobile distinto e separato dal fondo al cui servizio la cosa stessa fu originariamente destinata, giacche siffatto uso si risolverebbe nell'assoggettamento della cosa medesima ad una servitu a favore di un nuovo fondo, la quale, implicando senz'altro un pregiudizio per gli altri condomini, non puo essere legittimamente e validamente imposta senza il consenso dei medesimi. (Conf 1670/60, 1880/58, 783/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)