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Sez. 1, Sentenza n. 1400 del 12/03/1981 (Rv. 412038 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412038-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI - INAMMISSIBILITA.*

A seguito dell'art 39 del DPR 26 ottobre 1972 n 636, che estende al contenzioso tributario l'applicazione di fondamentali norme del processo civile, tra cui quelle dell'art 99 cod proc civ, nonche degli artt 22 e 25 dello stesso DPR che, nell'ambito del contenzioso tributario richiedono la specificazione dei motivi di impugnazione, la commissione tributaria centrale non puo annullare la decisione impugnata per motivi diversi da quelli dedotti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)