Sez. 3 - , Sentenza n. 10093 del 23/01/2020 Ud. (dep. 16/03/2020) Rv. 278407 - 01
SENTENZA - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE | Impedimento di un giudice alla sottoscrizione – Sottoscrizione da parte del presidente della sezione – Certificazione dell’esistenza dell’impedimento – Sufficienza – Specificazione della natura dell’impedimento – Necessità – Esclusione – Ragioni.
SENTENZA - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE
In tema di requisiti della sentenza, nel caso in cui, per l'impedimento del giudice, la sentenza sia sottoscritta dal presidente della sezione, questi deve fare menzione dell'impedimento medesimo, certificandone l'esistenza, ma non è tenuto a specificarne dettagliatamente la natura e neanche a formulare generico richiamo "agli atti d'ufficio", in quanto gli artt. 546, comma 2, e 559, comma 4, cod. proc. pen., rispettivamente per il procedimento dibattimentale collegiale e per quello davanti al tribunale in composizione monocratica, prevedono solo la previa menzione della causa della sostituzione, peraltro, non a pena di nullità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 559 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)