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Sez. U, Sentenza n. 24044 del 26/07/2026 (Rv. 679605-02)

ASSISTENZA AI MINORI - AFFIDAMENTO DEI MINORI - IN GENERE | Minori ucraini temporaneamente presenti in Italia - Tutore internazionale nominato dal Console ucraino in Italia - Conflitto di interessi - Nomina del curatore - Competenza - Individuazione. COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - In genere. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679605-02

ASSISTENZA AI MINORI - AFFIDAMENTO DEI MINORI - IN GENERE

In tema di minori ucraini presenti temporaneamente sul territorio nazionale ai quali sia stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, un tutore internazionale dal Console ucraino, in caso di conflitto di interessi tra questi e il minore riguardante l'esercizio dei poteri della tutela, la competenza alla nomina del curatore spetta, in primo luogo, al Console e soltanto ove egli non eserciti le sue prerogative in materia, oppure le eserciti rendendo un provvedimento che non può essere riconosciuto nell'ordinamento italiano, in via sussidiaria, al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suoi affari ed interessi, dovendosi garantire la realizzazione del miglior interesse del minore in conformità alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; nel caso in cui il giudice tutelare sia investito di una simile richiesta e sussista una nomina consolare, ove nessuna delle parti ne abbia chiesto il riconoscimento, lo stesso giudice tutelare è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità nell'ordinamento italiano della nomina consolare, verificando che non sussistano gli impedimenti di cui all'art 23 della citata Convenzione dell'Aja; la competenza alla nomina del curatore speciale spetta, invece, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario qualora il conflitto di interessi si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare.

Legge 15/01/1994 num. 64 art. 4, Cod. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 360, Legge 18/06/2015 num. 101, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 2, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 42 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 80, Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 23, Tratt. Internaz. 07/12/2000

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)