Sez. 5, Sentenza n. 657 del 14/04/1969 Ud. (dep. 01/07/1969) Rv. 112065 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - DANNO VALUTABILE LIRE CINQUANTAMILA - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - DANNO VALUTABILE LIRE CINQUANTAMILA - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Per la sussistenza dell'attenuante, l'art.62 n.4 cod.pen. richiede un danno di speciale tenuita e necessario, adunque, che il danno sia non solo lieve, ma lievissimo, ossia di Rilevanza economica minima, se non del tutto trascurabile e questo carattere esula nei confronti di un danno dell'ordine di lire 50.000, che, rapportato al livello economico medio della maggior parte di cittadini, non puo ritenersi particolarmente esiguo. (V.106679, anno 1968, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)