Sez. U, Sentenza n. 18 del 03/07/1996 Cc. (dep. 17/07/1996) Rv. 205263 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento | Sequestro penale - Trasferimento degli atti dal giudice penale a quello della prevenzione - Conservazione di efficacia del sequestro - Provvedimento cautelare sostitutivo del giudice della prevenzione - Necessità - Esclusione.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento
Il decreto di sequestro emesso dal giudice penale conserva la sua efficacia nel procedimento di prevenzione per il semplice trasferimento degli atti dal giudice penale al giudice della prevenzione, senza che occorra l'emissione di provvedimenti cautelari sostitutivi da parte del giudice della prevenzione.
Riferimenti normativi: Legge 19/03/1990 num. 55 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)