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Sez. 4, Sentenza n. 10748 del 18/04/1991 Ud. (dep. 25/10/1991) Rv. 188575 - 01

Impugnazioni penali - Appello - Cognizione del giudice di appello - "Reformatio in peius" (divieto di aggravamento della pena) | Reato colposo - Richiesta di assoluzione - Richiesta implicita del concorso di colpa della vittima - Sussistenza - Declaratoria di estinzione del reato - Riconoscimento del concorso di colpa - Violazione dell'art. 515 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/188575-01

Impugnazioni penali - Appello - Cognizione del giudice di appello - "Reformatio in peius" (divieto di aggravamento della pena)

In tema di appello dell'imputato condannato per lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, nella richiesta di assoluzione con formula piena è da ritenersi compresa la richiesta di riconoscimento del concorso di colpa della vittima. Non viola, pertanto, il principio sancito dall'art. 515 cod. proc. pen. la sentenza che, nel dichiarare l'estinzione del reato per amnistia, ritenga il concorso di colpa della vittima. (Nella specie è stato rigettato il ricorso della parte civile che deduceva la violazione del divieto di "reformatio in peius").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)