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Sez. 1, Sentenza n. 10026 del 20/06/2000 Ud. (dep. 23/09/2000) Rv. 217979 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Letture richieste per un motivo - Possibile acquisizione per un diverso motivo - Vincolo per il giudice - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217979-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI

In tema di lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, dopo la formulazione della richiesta di lettura il giudice è investito della decisione in proposito senza essere vincolato alle ragioni esposte dalla parte a sostegno dell'istanza, la quale può essere accolta o respinta anche per motivi diversi da quelli prospettati. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta l'utilizzazione, tramite lettura, delle dichiarazioni irripetibili rese da un congiunto dell'imputato nel corso delle indagini preliminari la cui acquisizione era stata richiesta dal PM per un supposto vizio di mente sopravvenuto mentre era stata disposta dal giudice in relazione all'avvenuto esercizio, da parte del teste, della facoltà di astensione in dibattimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)