Sez. 2, Sentenza n. 13968 del 16/06/2009 (Rv. 608646 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - RISPETTO AI TERZI | Erede del venditore - Sua assimilabilità al "terzo" e conseguente applicazione dell'art. 2704 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - RISPETTO AI TERZI
L'erede, continuando la personalità del "de cuius", diviene parte del contratto concluso da quello, restando vincolato al contenuto del medesimo, ancorché questo non sia stato trascritto. Pertanto, l'opponibilità dell'acquisto di un immobile nei confronti dell'erede del venditore si sottrae alle regole dell'art. 2704 cod. civ. in tema di certezza della data della scrittura privata, non potendo l'erede essere ritenuto terzo rispetto al negozio stipulato dal suo dante causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)