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Sez. 3, Sentenza n. 7931 del 18/05/2012 (Rv. 622498 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - DIRITTO DI PRELAZIONE | Presupposti per l'esercizio del diritto di riscatto - Sussistenza al momento dell'esercizio del diritto - Necessità - Persistenza in corso di causa - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622498-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - DIRITTO DI PRELAZIONE

Le condizioni per il legittimo esercizio della facoltà di riscatto in favore del conduttore, prevista dall'art. 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392, debbono sussistere nel momento in cui è proposta la relativa domanda, a nulla rilevando che esse siano venute meno in corso di causa.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)