Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013 (Rv. 626946 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDICI - STATUS GIURIDICO | Immunità ex art. 3, terzo comma, l.c. n. 1 del 1948 - Fatti anteriori all'assunzione della carica di giudice costituzionale - Operatività - Esclusione - Ragioni.
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDICI - STATUS GIURIDICO
La previsione di cui all'art. 3, terzo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (secondo cui i giudici della Corte costituzionale, finché durano in carica, "godono della immunità accordata nel secondo comma dell'art. 68 della Costituzione ai membri delle due Camere", sancendo, altresì, che la "autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale"), presuppone un nesso funzionale tra i fatti oggetto di giudizio civile e l'espletamento della funzione costituzionale (a garanzia della quale l'immunità è stabilita), sicché, per i fatti commessi prima dell'assunzione della carica di giudice costituzionale, non sussiste l'immunità, né la necessità di autorizzazione a procedere.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 68 com. 2, Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 3 com. 3, Legge 20/06/2003 num. 140 art. 3 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)