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Sez. L, Sentenza n. 521 del 26/01/1982 (Rv. 418228 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI - VALUTAZIONE DELL'INTERO QUADRO CLINICO - NECESSITÀ - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1982-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418228-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI - VALUTAZIONE DELL'INTERO QUADRO CLINICO - NECESSITÀ - FONDAMENTO.*

Ai fini dell'accertamento dello stato di Invalidità pensionabile, a norma dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, il giudizio sintetico e globale demandato al giudice del merito deve basarsi sull'intero quadro clinico evidenziato dagli accertamenti medico legali in tutte le sue singole componenti, anche perché rispetto a ciascuna di esse può determinarsi una diversa incidenza dei fattori aggiuntivi soggettivi (età, attitudini, ecc.) e di quelli intrinseci (di carattere economico sociale, ambientale, ecc.) che influiscono tanto positivamente, quanto negativamente, sulla possibilità che l'assicurato utilizzi, con continuità e senza usura, le sue residue energie, nella propria o in una diversa, ma altrettanto confacente, attività lavorativa, in modo da conseguire un guadagno superiore al limite fissato dalla legge per la pensionabilità. (Conf 15/80, mass n 403378).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)