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Sez. 1 - , Ordinanza n. 30517 del 03/11/2023 (Rv. 669363 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA - IN GENERE | Discriminazione mediante adozione di atto amministrativo - Configurabilità - Poteri del giudice ordinario - Disapplicazione dell'atto - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - In genere.
Stato
decisa il 2023-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669363-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA - IN GENERE

L'azione contro la discriminazione prevista dall'art. 44 d.lgs. n. 286 del 1998 può essere esperita anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l'adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare l'atto denunziato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell'esercizio della potestà amministrativa. (Nella specie, si è affermato che può dar luogo ad un provvedimento discriminatorio disapplicabile l'esercizio, da parte della Regione Lombardia, del diritto c.d. di prelazione culturale di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 42 del 2004, tendente ad impedire che un edificio venga trasferito ad un'associazione islamica che se ne era resa aggiudicataria ad un'asta pubblica).

Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 all. 43, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 all. 44, Regio Decr. 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 60, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)