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Sez. 4, Sentenza n. 4023 del 19/11/1987 Ud. (dep. 28/03/1988) Rv. 177984 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - SONNO FISIOLOGICO - COLPA DEL CONDUCENTE - SUSSISTENZA - SONNO PATOLOGICO - COLPA DEL CONDUCENTE - ESCLUSIONE - ONERE DI ALLEGAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO.*
Stato
decisa il 1987-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177984-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - SONNO FISIOLOGICO - COLPA DEL CONDUCENTE - SUSSISTENZA - SONNO PATOLOGICO - COLPA DEL CONDUCENTE - ESCLUSIONE - ONERE DI ALLEGAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO.*

In tema di responsabilità per reato colposo nel corso della circolazione stradale l'incidente causato da sonno fisiologico, prevedibile per stanchezza, caldo o precedente consumazione del pasto, è sempre addebitabile al conducente a titolo di colpa, mentre il sonno dovuto a cause patologiche, improvviso ed imprevedibile può costituire ipotesi di caso fortuito. Su tale ipotesi esso deve essere rigorosamente provato dall'imputato che invoca l'esimente. (conforme sulla prima parte 169176 ed ivi citate. Sulla seconda parte, nel senso che il colpo di sonno patologico attiene all'imputabilità e non al caso fortuito, con conseguente Obbligo di accertamento di ufficio da parte del giudice ed insussistenze di Obbligo di prova da parte dell'imputato. (V mass n 167995 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 45, Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)