Sez. 1, Sentenza n. 13183 del 05/06/2007 (Rv. 597430 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - INSERZIONE AUTOMATICA | Condizioni - Fattispecie in tema di tariffe regionali del Lazio per il noleggio di autobus con conducente.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - INSERZIONE AUTOMATICA
La previsione di sanzioni a carico di una delle parti del contratto, per il caso di violazioni di obblighi imposti dalla legge quanto al contenuto di esso, non è di per sé indicativa della inderogabilità - e dunque dell'automatico inserimento nel contratto - della previsione normativa di un particolare contenuto contrattuale, l'inderogabilità della quale, pertanto, va anche in tal caso ricercata indagando sugli scopi della norma e la natura degli interessi tutelati. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha pertanto escluso l'inderogabilità delle tariffe minime di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus previste in base all'art. 11 della legge della Regione Lazio 4 dicembre 1989, n. 73, essendo tale disciplina tariffaria, per come in concreto configurata, volta alla esclusiva tutela dell'interesse, interno alla categoria di operatori economici del settore, di evitare o comunque limitare la concorrenza al ribasso sui prezzi).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 04/12/1989 num. 73 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)