Sez. 6 - 1, Sentenza n. 28592 del 23/12/2011 (Rv. 620977 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione - Conseguenze - Diritto all'equa riparazione ex art. 2 della legge n. 89 del 2001 - Danno - Configurabilità - Correlazione alla sola durata del giudizio - Lite temeraria - Rilevanza - Onere probatorio relativo - A carico dell'Amministrazione - Presunta soccombenza sulla base degli effetti sulla domanda di sopraggiunta sentenza della Corte costituzionale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001 spetta a tutti i soggetti che ne siano parti, indipendentemente dal fatto che essi siano risultati vittoriosi o soccombenti, costituendo l'ansia e la sofferenza per l'eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell'incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio in difetto di una condizione soggettiva di incertezza; dell'esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l'Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte poteva dirsi infondata per effetto di una sentenza della Corte costituzionale. (Fattispecie relativa a una richiesta di riconoscimento dell'indennità piena, prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 724 del 1994, per l'esercizio della professione medica in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 330 del 1999).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)