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Sez. L, Sentenza n. 3596 del 12/06/1982 (Rv. 421556 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO DI CAPITALE E DI INTERESSI - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - MATURAZIONE ANTERIORE ALLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421556-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO DI CAPITALE E DI INTERESSI - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - MATURAZIONE ANTERIORE ALLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - IRRILEVANZA.*

In tema di maggior danno da svalutazione monetaria relativa ai crediti di lavoro, il terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. che, ai fini della decorrenza, fa richiamo alla maturazione del diritto, concerne tanto il credito inteso come somma capitale che gli interessi sulla somma rivalutata, operando retroattivamente, anche se la data di tale maturazione è anteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 533 del 1973 che ha introdotto il nuovo testo del citato art. 429. (Conf 3961/81, mass n 414616; (Conf 35/80, mass n 403409).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)