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Sez. 6, Sentenza n. 32492 del 14/06/2016 Cc. (dep. 26/07/2016) Rv. 268321 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Trattato di estradizione Italia/Cina - Richiesta ex art. 21, comma quarto, del Trattato - Contenuto - Individuazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268321-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

Ai fini dell'estradizione da o verso la Cina, il termine richiesto indicato nella disposizione dell'art. 21, comma quarto, del Trattato bilaterale del 7 ottobre 2010, ratificato con L. 24 settembre 2015, n. 161 - che estende l'applicazione della disciplina convenzionale alle sole richieste presentate dopo la sua entrata in vigore, anche per reati commessi in epoca antecedente - si riferisce a qualsiasi tipologia di richiesta, e non solo a quella di estradizione, per cui non può essere applicato il Trattato ove la Repubblica Popolare Cinese abbia effettuato una segnalazione alla banca dati dell'Interpol in data anteriore alla sua entrata in vigore. (In motivazione la Corte ha precisato, infatti, che la segnalazione alla banca dati dell'Interpol è una domanda volta all'adozione di misure precautelari, e cioè una manifestazione di volontà dello Stato interessato finalizzata a promuovere la procedura estradizionale, previo assoggettamento del ricercato a misure di coercizione personale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/10/2010, Legge 24/09/2015 num. 161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)