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Sez. 3, Sentenza n. 10543 del 22/05/2015 (Rv. 635609 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE | Titolo esecutivo europeo - Notificazione di atto giudiziario a mezzo posta in uno Stato membro della UE - Ritualità - Fondamento - Rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo - Validità - Principio enunciato ex art. 363 cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2015-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635609-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE

In materia di circolazione intereuropea di titoli esecutivi, la notificazione di un titolo esecutivo italiano eseguita, in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea (esclusa la Danimarca), a mezzo posta, è rituale in applicazione degli artt. 14 o 15 del regolamento comunitario del 13 novembre 2007, n. 1393/2007/CE (salva la facoltà di opposizione dello Stato membro prevista dal predetto art. 15), sicché, dovendosi ritenere integrato il requisito ex art. 18 del regolamento comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE, è valido il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo intervenuto in relazione ad un decreto ingiuntivo italiano, notificato a mezzo posta ad un debitore di altro Stato membro dell'Unione europea, ove esso sia divenuto irrevocabile per inammissibilità dell'opposizione ex art. 648 cod. proc. civ. (Principio enunciato ex art. 363 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 21/04/2004 num. 805 art. 18, Regolam. Comunitario 13/11/2007 num. 1393 art. 14, Regolam. Comunitario 13/11/2007 num. 1393 art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)