Sez. 1, Sentenza n. 4256 del 16/11/1976 (Rv. 382950 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - COLPOSA OMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'EFFETTIVA REALTA DELLE COSE - APPLICABILITA DEL COSIDDETTO PRINCIPIO DELLA APPARENZA - ESCLUSIONE - MANDATO CONFERITO SENZA POTERI DAGLI AMMINISTRATORI DI UN ISTITUTO DI CREDITO E AL DI LA DEI FINI ISTITUZIONALI - RIFERIBILITA ALL'ISTITUTO - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - COLPOSA OMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'EFFETTIVA REALTA DELLE COSE - APPLICABILITA DEL COSIDDETTO PRINCIPIO DELLA APPARENZA - ESCLUSIONE - MANDATO CONFERITO SENZA POTERI DAGLI AMMINISTRATORI DI UN ISTITUTO DI CREDITO E AL DI LA DEI FINI ISTITUZIONALI - RIFERIBILITA ALL'ISTITUTO - CONDIZIONI.*
Il cosiddetto principio dell'apparenza del diritto non puo essere fatto valere da chi versi in colpa per aver omesso di accertare, in contrasto con le regole di comune prudenza, l'effettiva realta delle cose, affidandosi alla mera apparenza. Pertanto, tale principio non puo essere invocato, per far riferire ad un istituto di credito un mandato che i suoi amministratori abbiano conferito senza poteri ed al di la dei fini istituzionali dell'istituto medesimo (nella specie, mandato a gestire un'azienda in dissesto, debitrice della banca), da chi fosse in grado di accertare e conoscere quelle circostanze, per proprie qualita personali ed esperienza di affari. (V 3510/71, mass n 355151).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)