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Sez. 1, Sentenza n. 5371 del 19/01/2000 Ud. (dep. 08/05/2000) Rv. 216218 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - ABBANDONO DI POSTO E VIOLAZIONE DI CONSEGNA | Disposizioni di carattere generale - Elementi integrativi della consegna - Necessità del relativo richiamo nell'ordine impartito - Insussistenza.
Stato
decisa il 2000-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216218-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - ABBANDONO DI POSTO E VIOLAZIONE DI CONSEGNA

A norma dell'art.26, comma 1, del Regolamento di disciplina militare, approvato con d.P.R. n.545 del 1986, anche le disposizioni di carattere generale, rilevanti ai fini della corretta esecuzione di un servizio, formano parte integrante della consegna, e ciò indipendentemente dal loro specifico e diretto richiamo nel particolare ordine impartito. Pertanto, il militare comandato di servizio regolato da consegna, non può farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato, come prescrive l'art.26, comma 2, del citato Regolamento. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sussistente il reato di cui all'art.120 c.p.m.p. per avere l'imputato - comandante di plotone in servizio di controllo armato di obiettivi fissi - violato le consegne di prelevare personalmente le armi e le munizioni presso l'armeria facendole prelevare dal capo servizio, omettendo, poi, di effettuare le operazioni di caricamento armi nel posto previsto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)