Sez. 1, Sentenza n. 2499 del 13/07/1968 (Rv. 334944 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - POTERI DEL DIFENSORE - DELEGA PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI - FORMA SCRITTA - NECESSITA - DIFETTO - NULLITA DELLA DELEGA E DEGLI ATTI COMPIUTI DAL DELEGATO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - POTERI DEL DIFENSORE - DELEGA PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI - FORMA SCRITTA - NECESSITA - DIFETTO - NULLITA DELLA DELEGA E DEGLI ATTI COMPIUTI DAL DELEGATO.*
La delega prescritta dall'art. 9 della legge professionale forense per il compimento di singoli Atti processuali richiede la Forma scritta ad substantiam, e il suo difetto, insieme con la nullita della delega, produce anche la nullita dell'atto posto in essere dal delegato.*
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)