diritto.io

Disciplina della pesca marittima

Testo in vigore al

Art. 14 Limiti e modalita' dell'esercizio della pesca

1. Il regolamento determina i limiti e le modalita' idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce:

  1. a) le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame;

  2. b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura;

  3. c) i limiti e le modalita' dell'impiego di corrente elettrica o di altri sistemi speciali di pesca

  4. d) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 25 AGOSTO 1988, N.381;

  5. e) i limiti e le modalita' per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca.

Art. 15 Tutela delle risorse biologiche e dell'attivita' di pesca

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, e' fatto divieto di:

  1. a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorita' amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonche' pescare quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorita' amministrativa;

  2. b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformita' della necessaria autorizzazione, nonche' detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca;

  3. c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;

  4. d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonche' raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici cosi' intorpiditi, storditi o uccisi;

  5. e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attivita' di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonche' sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque, detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;

  6. f) pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attivita' espressamente autorizzate.

Art. 21 Persone incaricate della vigilanza

1. Salvo il disposto dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente.

2. Alle persone di cui al precedente comma e' riconosciuta, qualora gia' ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza silla pesca ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.

Art. 22 Nomina di agenti giurati per la vigilanza

1. Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

2. Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina e' approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo.

Art. 23 Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito

1. Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

Art. 24 Pene per le contravvenzioni

1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera c), e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.

2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera d) e lettera f), e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni.

3. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera e), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, e' punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.

Art. 25 Pene accessorie

1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

  1. a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera e) dell'articolo 15;

  2. b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;

  3. c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

  4. d) la sospensione della validita' del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali e' stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato la sospensione si applica in egual misura ad entrambi.

2. Qualora il pescato sia stato sequestrato l'interessato puo' ottenerne la restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale.

3. Il tal caso oggetto della confisca e' la somma depositata.

4. Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia.