Sez. L, Sentenza n. 2809 del 04/05/1985 (Rv. 440575 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 164 DEL 1975 - ATTO DI CONCESSIONE - REVOCABILITÀ PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DEL PRESUPPOSTO DELLA PROVVIDENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 164 DEL 1975 - ATTO DI CONCESSIONE - REVOCABILITÀ PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DEL PRESUPPOSTO DELLA PROVVIDENZA - ESCLUSIONE.*
L'atto di concessione dell'integrazione salariale ordinaria (art. 8 legge 20 maggio 1975 n. 164) esaurisce il proprio effetto nella Costituzione di un rapporto obbligatorio destinato a durare per il periodo fissato dalla stessa legge ed attribuisce ai lavoratori destinatari un diritto soggettivo perfetto all'integrazione salariale per tutta la prevista durata. Pertanto, tale beneficio - concedibile (fino ad un periodo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in casi eccezionali, fino ad un massimo complessivo di dodici mesi) in base ad un presupposto (crisi temporanea e provvisoria) della cui persistenza è prevista la periodica verifica - non è revocabile, una volta concesso per un dato periodo, per il fatto che prima della scadenza sia venuto meno il presupposto della provvidenza. (Conf 2829/83, mass n 427745).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 6, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)