Sez. 2, Sentenza n. 1570 del 22/05/1972 (Rv. 358306 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - AZIONE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO - SPETTANZA - ESCLUSIONE - AZIONE DI ARRICCHIMENTO - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - AZIONE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO - SPETTANZA - ESCLUSIONE - AZIONE DI ARRICCHIMENTO - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
Il professionista che abbia esercitato un'attivita riservata dalla legge ad altra categoria professionale (nella specie, un geometra aveva progettato un edificio per la cui realizzazione era necessario l'impiego del cemento armato e del calcestruzzo) non ha titolo per chiedere il pagamento del compenso professionale, perche il rapporto contrattuale e affetto da nullita. Pertanto, egli non puo invocare nemmeno l'Azione di arricchimento la cui funzione sussidiaria ed integrativa viene meno quando l'ordinamento giuridico, per ragioni di ordine pubblico, nega la sua tutela ad un determinato interesse. (Conf 2698'69, mass n 342378; 666'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)